
L’IMU, ovvero l’Imposta Municipale Unica, ha sostituito la vecchia ICI, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti a immobili non locati.
Questa imposta è stata istituita in via sperimentale dall’art. 13 del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201. Nei diversi mesi ha subito diverse modifiche, fino ad arrivare alla Legge di Stabilità 2014, attraverso la quale l’IMU è stata abolita sulla prima casa, a eccezione degli immobili di lusso, che rientrano dunque nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Da chi deve essere pagata questa imposta?
1. Dal proprietario di immobili;
2. Dai titolari di usufrutto, ovvero coloro che godono e utilizzano il bene;
3. Dai titolari di uso, quindi coloro che si servono dell’immobile in modo limitato rispetto ai bisogni della propria famiglia;
4. Dai titolari di abitazione, cioè coloro che hanno il diritto di abitare nell’immobile limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
5. Dai titolari di superficie, intesi come coloro che possono edificare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui;
6. Dai titolari di enfiteusi, vale a dire il godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
7. Dall’ex coniuge assegnatario dell’immobile;
8. Dal locatario, ovvero colui che usufruisce del bene, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto;
9. Dal concessionario di aree demaniali.
Ci sono tuttavia delle categorie immobiliari esenti, come le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnati; gli alloggi sociali; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze dell’Ordine; i fabbricati rurali strumentali e i terreni agricoli.