Il diritto di abitazione presenta delle differenze e delle similitudini con il diritto di usufrutto e il diritto di uso. Innanzitutto il diritto di abitazione, regolato dall’art. 1022 e dall’art. 540 II comma del Codice Civile (quest’ultimo per quanto riguarda l’eredità), pur essendo simile al diritto di usufrutto, differisce da questo poiché si estingue per il contenuto più limitato. Inoltre il diritto di usufrutto riguarda immobili di varia natura, mentre il diritto di abitazione è legato esclusivamente alla prima casa.
Occorre poi aggiungere che all’usufruttuario è concesso di cedere il proprio diritto, dare in affitto il bene immobile o stipulare un’ipoteca. Di contro all’habitator non è riconosciuto un simile diritto a sfruttare la casa per trarre dei guadagni o delle rendite. Tuttavia, a differenza del diritto di usufrutto, il diritto di abitazione non è pignorabile.
Proprio come il diritto di usufrutto, anche quello di abitazione rappresenta un diritto temporaneo. Ciò significa che può durare lungo l’intero arco di vita del titolare del diritto, senza però andarvi oltre. Le analogie con il diritto di usufrutto possono essere riscontrate sia sul piano fiscale sia per quanto concerne la ripartizione delle spese ordinare e straordinarie.
I beni immobili, pur essendo gravati da un diritto di usufrutto e da un diritto di abitazione, non sono gravati però da un diritto di uso: infatti quest’ultimo generalmente non viene costituito su un immobile.
Il titolare del diritto di uso può servirsi della cosa su cui esso grava e, qualora dovesse essere fruttifera, può raccoglierne i frutti sia per se stesso che per la propria famiglia.