Per variazione catastale si intende una modifica dei dati catastali e tale procedura deve essere effettuata tutte quelle volte in cui dovessero emergere delle incongruenze nei dati catastali o qualora si volesse procedere con una ristrutturazione, un ampliamento o una ripartizione dell’immobile, modificandone la struttura interna.
La variazione catastale è disciplinata dal Regio Decreto-Legge n. 652/1939, ovvero l’”Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”.
L’art. 17 di tale decreto sancisce che “Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 25”.
L’art. 20 comma 2 afferma che “Le persone e gli enti indicati nell’art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell’art. 17. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall’Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all’art. 7”.
Tra i soggetti obbligati a dichiarare la variazione catastale troviamo il proprietario o, se minore o incapace, il suo legale rappresentante; il legale rappresentante per gli enti morali; chi detiene la firma sociale nel caso di società commerciali legalmente costituite; il rappresentante, nelle società estere; infine, per le associazioni, i condomini, le società e le ditte, diverse da quelle commerciali e da quelle estere, tale compito dovrà essere assolto dal condomino, dal socio o dal componente dalla ditta purché abbia il ruolo di amministratore.
La variazione catastale può essere effettuata attraverso la procedura Docfa: il proprietario potrà affidarsi a un professionista, sia esso un ingegnere, un architetto, un perito edile o un geometra che, entro 30 giorni dall’abitabilità o servibilità dell’immobile o della data, procederà con l’aggiornamento dei dati catastali.