In primo luogo è fondamentale far presente che l’usufrutto può essere estinto con la scadenza del termine o la morte dell’usufruttuario.
In secondo luogo può essere estinto:
– qualora il titolare non dovesse esercitare il diritto entro le tempistiche stabilite dalla legge;
– nel caso di consolidazione, che si verifica quando nella stessa persona si concentrano le qualità di usufruttuario e nudo proprietario;
– per il totale perimento del bene su cui è costituito, precludendone ogni possibilità di utilizzo;
– per invalidazione del titolo costitutivo (es. nullità, annullamento, rescissione, etc.);
– quando l’usufruttuario assume, nei confronti del bene, un comportamento negligente.
Per togliere l’usufrutto, il nudo proprietario riprende possesso del proprio diritto alla scadenza del termine prevista dal contratto o alla morte dell’usufruttuario. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, potrà comunque far valere una delle modalità di estinzione alternative, come eccepire la prescrizione per il mancato utilizzo.
Qualora il nudo proprietario volesse cedere il proprio diritto a terzi, potrà farlo senza chiedere alcun permesso a chi ne usufruisce o trasferirlo mortis causa. Occorre però ricordare che la cessione non modificherà la durata dell’usufrutto, per cui il nuovo titolare dovrà comunque rispettare l’impegno preso da chi l’ha preceduto.
Cosa fare, invece, se il nuovo proprietario o il precedente nudo proprietario volesse riottenere il godimento dell’immobile prima che scada il termine o prima della morte dell’usufruttuario? Potrà acquistare il diritto dell’usufruttuario, così che il diritto possa estinguersi per consolidazione.
Infine occorre ricordare che è possibile anche recedere dall’usufrutto, sempre che il contratto non preveda cose diverse. Se non dovessero esserci degli impedimenti, l’usufruttuario potrà vendere o donare a terzi il proprio diritto, ma il nuovo usufruttuario sarà tenuto a rispettare la durata residua dell’usufrutto stabilita sin dall’inizio. Occorre tenere presente che l’usufruttuario, non essendo il proprietario dell’immobile, non potrà cedere né l’abitazione né potrà fare in modo che il diritto di successione sia oggetto di successione: infatti il Codice Civile afferma che i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobile debbano essere effettuati attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
L’usufruttuario potrà comunque rinunciare al proprio diritto: in questo caso il nudo proprietario tornerà ad avere la piena titolarità del diritto, ma sarà sempre necessario fare una dichiarazione unilaterale recettizia che dovrà essere comunicata al proprietario poiché avrà come effetto anche la consolidazione.